stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.14. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2010  [ apri ]
10.14.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di garantire adeguata assistenza e qualità di vita alle persone ultrasessantacinquenni non auto sufficienti e sostegno alle loro famiglie, a decorrere dal 1o gennaio 2011 è istituito il Fondo per la non auto sufficienza: Il Fondo eroga assegni di cura e buoni servizio per l'assistenza in ambito domiciliare nonché, ove necessario, la quota sociale di ricovero in residenza sanitaria assistita, commisurati alla gravità ed alla complessità assistenziale.
5-ter. Entro novanta giorni dal l'approvazione della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definiti:
a) le modalità di finanziamento e di funzionamento del Fondo;
b) i criteri di riparto tra le Regioni;
c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali esigibili dalle persone di cui al presente articolo da garantire su tutto il territorio nazionale;
d) i criteri e le modalità di riconoscimento del titolo di accesso alle prestazioni.

5-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2011 sono trasferite al Fondo la quota di risorse di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, destinata all'indennità di accompagnamento per le persone ultrasessantacinquenni, nonché il fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5-quinquies. In fase di attuazione dei programmi regionali per la realizzazione di residenze sanitarie assistite ed altri servizi similari per le persone non autosufficienti, anche al fine di promuovere nei territori azioni diffuse di sussidiarietà, di partecipazione e di coesione sociale, le Regioni danno priorità alle iniziative promosse da organizzazioni senza fini di lucro.

Conseguentemente:
all'articolo 14:
a) al comma 1, sostituire la lettera
a) con la seguente: «a) le regioni a statuto ordinario per 3.600 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012»;
b) al comma 2, sostituire il secondo Periodo con il seguente: I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, ad eccezione di quelli riguardanti il Fondo per le non autosufficiente, sono ridotti in misura pari a 3.600 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Art. 39-ter.
(Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie)

1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi i capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento».