Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2010, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, fino alla concorrenza degli oneri, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.