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Legislatura XVI

Proposta emendativa 018.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2010  [ apri ]
018.02.

All'articolo 18 premettere il seguente:

Art. 018.
(Contributo straordinario sulle attività finanziaria e patrimoniali già detenute fuori dal territorio dello Stato, assoggettate alla proceduta di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25).

1. Sulle somme detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, numero 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, alle condizioni di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2010 n. 25, è applicata per l'anno 2011 l'aliquota del 5 per cento, a titolo di imposta straordinaria e di solidarietà.
2. L'imposta di cui al comma precedente è versata dall'intermediario, come definito dall'articolo 11, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha adempiuto alla regolarizzazione o al rimpatrio delle somme di cui al comma 1 con le stesse modalità di cui all'articolo 13-bis comma 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Il mancato versamento di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. A tal fine gli intermediari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i nominativi dei soggetti che non hanno effettuato il versamento dell'imposta straordinaria oggetto del presente articolo.
4. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate per il 50 per cento al Fondo ammortamento titoli di stato e per il 50 per cento alle missioni di spesa n. 17, 18 e 23 del bilancio dello Stato.