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Legislatura XVI

Proposta emendativa 018.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2010  [ apri ]
018.01.

All'articolo 18, premettere il seguente:

Art. 018.
(Misure correttive dell'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009 n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, numero 102, e dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25).

1. Gli intermediari che hanno adempiuto alla regolarizzazione o al rimpatrio delle somme di cui all'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono tenuti a rendicontare all'Agenzia delle entrate le procedure da loro amministrate con riferimento alla regolarizzazione o rimpatrio di valori immobiliari localizzati in territorio nazionale ma di proprietà di società costituite all'estero.
2. La prescrizione di cui al comma 1 è adempiuta dagli intermediari entro 30 giorni dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del presente Decreto Legge.