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Legislatura XVI

Proposta emendativa Ta.45.26. in Assemblea riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/07/2010  [ apri ]
Testo alternativo del relatore di minoranza, on.Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 45. (Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi). -1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono versate all'entrata per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a incentivare e finanziare la ricerca e gli investimenti nel settore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie.
1-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, individua con proprio decreto gli ambiti di intervento che beneficiano delle incentivazioni e dei finanziamenti ai fini degli obiettivi di cui al comma 1. Il medesimo decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
1-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta comunque a intensificare le previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate (Cip6) e sugli impianti di cogenerazione, che non optano per la risoluzione anticipata della convenzione. Eventuali recuperi di incentivi indebitamente percepiti, sono annualmente versati al fondo di cui al comma 1.
1-quater. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge n. 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la quantificazione delle risorse derivanti dal comma 1.
3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 149 è inserito il seguente:
«149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, attraverso il relativo incremento della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni».

Testo alternativo del relatore di minoranza