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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.39. in Assemblea riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/07/2010  [ apri ]
9.39.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio, alla data di conversione del presente decreto legge, lavoratori titolari di contratti a termine stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge, sono autorizzate, al di fuori dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente decreto legge e delle vigenti disposizioni in materia e nell'ambito delle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato previste dalle disposizioni in deroga nel periodo dal 1997 al 2010 nei limiti dei posti disponibili in organico, ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2013 e fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità, i predetti lavoratori purché gli stessi siano in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio, al momento dell'assunzione, per attività lavorativa o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro e/o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2013 , al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto e dalle vigenti disposizioni in materia di rinnovi di contratti a tempo determinato. Gli oneri relativi all'applicazione del presente comma sono posti a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni pubbliche che procedono alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ovvero alla loro proroga. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare superamenti dei limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter. - (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). - 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

Art. 38-quater. - (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). - 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.