stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.8. in Assemblea riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/07/2010  [ apri ]
19.8.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. L'aggiornamento catastale di cui ai commi precedenti non è consentito per gli immobili o parte degli stessi non conformi agli strumenti urbanistico-edilizi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. - (Misure fiscali per il settore creditizio). - 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.