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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.35. in Assemblea riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/07/2010  [ apri ]
14.35.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 4.000 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: per 1.100 milioni di euro per l'anno 2011, per 2.400 milioni di euro per l'anno 2012 e 3.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente:
al medesimo comma:

lettera b), sostituire le parole da: 500 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2011, per 500 milioni di euro per l'anno 2012 e per 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013;
sostituire la lettera c) con le seguente:
c)
le province per 100 milioni di euro per l'anno 2011, per 300 milioni di euro per l'anno 2012 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 attraverso la riduzione di cui al comma 2;
sostituire la lettera d) con le seguente:
d)
i comuni per 400 milioni di euro per l'anno 2011, per 1.300 milioni di euro per l'anno 2012 e per 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, attraverso la riduzione di cui al comma 2.
al comma 2:
primo periodo, sostituire le parole:
pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013;
sesto periodo, sostituire le parole: 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2011, 300 milioni di euro per l'anno 2012 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013;
settimo periodo, sostituire le parole: 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2011, 1.300 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a puro millecinquecento.
dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:
Art. 39-bis. - (Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale). - 1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dei territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'articolo l, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta straordinaria per l'anno 2011 pari al 5 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'Intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

Art. 39-ter. - (Procedure per la competitività nell'utilizzo delle frequenze analogiche). - 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze della banda 790-860 MHz da destinare ai nuovi servizi in banda larga da reti mobili. I diritti d'uso di tali frequenze sono assegnati con gara ad offerta economica da indire, sulla base di un disciplinare approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Ministero dello sviluppo economico entro il 31 luglio 2011.
2. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono adeguati alle disposizioni del presente articolo.
3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo confluiscono in un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2012 come stabiliti dal presente provvedimento secondo tempi e modalità definiti con durato del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Art. 39-quater. - (Misure fiscali per il settore creditizio). - 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, a decorrere dall'anno 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Art. 39-quinquies. - (Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie). - 1. In attesa dei definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura dei 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.