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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.25. in Assemblea riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/07/2010  [ apri ]
12.25.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai lavoratori che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.