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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.13. in Assemblea riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/07/2010  [ apri ]
12.13.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) lavoratori iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero);

Conseguentemente:
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis. - (Misure fiscali per il settore creditizio). - 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dal 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma 4, lettera b-bis, valutato in euro 80 milioni per il 2011, 80 milioni per il 2012, 80 milioni per 2013, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle misure fiscali per il settore creditizio.