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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.17. in Assemblea riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/07/2010  [ apri ]
11.17.

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2011 con le seguenti: per il 2011 e il 2012.

Conseguentemente:
al comma 16:
primo periodo, dopo le parole:
il Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.
dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:
Art. 11-bis. - (Fascicolo sanitario elettronico). - 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il fascicolo sanitario elettronico ha valenza nazionale ed è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.
3. Il fascicolo sanitario elettronico è istituito dalle regioni e province autonome, secondo criteri comuni di interoperabilità, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 3 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel fascicolo sanitario elettronico di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 3, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate dal regolamento di cui al comma 7. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.
6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel fascicolo sanitario elettronico, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui al successivo comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: i contenuti del fascicolo sanitario elettronico, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, i criteri di interoperabilità e di cooperazione fra le soluzioni di fascicolo sanitario elettronico istituite a livello regionale, le modalità e i livelli diversificati di accesso al fascicolo sanitario elettronico da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11-ter. - (Misure per la digitalizzazione dei servizi del SSN). - 1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi, le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento on line delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale devono mettere a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento on line ed effettuare la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale, fatto salvo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del referto redatto in forma elettronica.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.

Art. 11-quater. - (Conservazione cartelle cliniche). - 1. La conservazione delle cartelle cliniche da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale e delle strutture private convenzionate è effettuata esclusivamente in formato digitale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione del comma 1 del presente articolo, nonché la decorrenza degli adempimenti di cui al medesimo comma 1.