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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.7. in Assemblea riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/07/2010  [ apri ]
10.7.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta in ogni caso ferma l'esenzione da ogni tipo di visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante dei soggetti che soffrono delle patologie indicate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007, senza che a essi possa essere richiesta la presentazione di ulteriore documentazione sanitaria già acquisita dalle commissioni preposte all'accertamento, o comunque disponibile presso qualunque altra autorità amministrativa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). - 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «0, 25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.