Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Disposizioni in materia di Fondo unico dello spettacolo) - 1. È stanziata la somma di 20 milioni di euro a favore del Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, per l'anno 2010, delle autorizzazioni di spesa di parte corrente della tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.