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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.3. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3541

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2010  [ apri ]
1.3. (nuova formulazione)
approvato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Con la sentenza definitiva di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni di natura assistenziale di cui il condannato è titolare, con esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, erogati al condannato nel caso in cui accerti, o sia stata già accertato con sentenza definitiva in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a reati di terrorismo o criminalità organizzata di cui ai predetti articoli del codice penale.
2. Nei procedimenti penali per i reati di cui al comma 1, il giudice, con la sentenza di condanna di primo grado o successivamente ad essa, dispone la sospensione, fino alla conclusione del procedimento penale, delle prestazioni di natura assistenziale di cui l'imputato è titolare. Nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza definitiva di assoluzione o con una sentenza definitiva di condanna per un reato diverso da quelli di cui al comma 1, il giudice dispone la ripresa dei trattamenti sospesi e la corresponsione, in unica soluzione, delle prestazioni non godute con i relativi interessi legali.
3. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 1 possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita, dei trattamenti sociali previsti dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

1.3.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

Art. 1.

1. Con la sentenza definitiva di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis e 422 del codice penale, il giudice può disporre la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni di natura assistenziale di cui il condannato è titolare, con esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro. Con la medesima sentenza il giudice può disporre anche la revoca dei trattamenti previdenziali erogati al condannato nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza definitiva in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro il cui oggetto sia riconducibile ad attività illecite connesse a reati di terrorismo o criminalità organizzata.
2. Nei procedimenti penali per i reati di cui al comma 1, il giudice può, con la sentenza di condanna di primo grado o successivamente ad essa, disporre la sospensione, fino alla conclusione del procedimento penale, delle prestazioni di natura assistenziale di cui l'imputato è titolare. Nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza definitiva di assoluzione o con una sentenza definitiva di condanna per un reato diverso da quelli di cui al comma 1, il giudice dispone la ripresa dei trattamenti sospesi e la corresponsione, in unica soluzione, delle prestazioni non godute con i relativi interessi legali.
3. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 1 possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita, dei trattamenti sociali previsti dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.