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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3496

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/06/2010  [ apri ]
2.2.
(respinto)

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
2. Agli operatori di impianti o parti di impianto riconosciuti come nuovi entranti di cui al precedente comma 1, sono annualmente trasferiti a titolo gratuito fino al raggiungimento del numero di quote a loro spettanti:
a) le quote di emissione di CO2 non utilizzate annualmente dagli impianti già in esercizio, in conseguenza di una riduzione della loro produzione;
b) eventuali ulteriori quote di emissione di CO2, trasferite dagli impianti già

in esercizio ai nuovi entranti, secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

3. Le quote di emissione da trasferire annualmente ai nuovi entranti, sono a carico in modo differenziato degli impianti già operanti, in proporzione della loro produzione annuale, e sulla base del loro discostamento da coefficienti di emissione basati sugli impianti più efficienti per ciascun settore di attività, o sulle Migliori tecnologie disponibili (MTD).
4. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, individua modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché i criteri di cui al precedente comma 3 e le relative quote da trasferire.