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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.7. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3496

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/06/2010  [ apri ]
1.7. (nuova formulazione)
approvato

Sostituire il comma 2, con il seguente:
Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo.

Il Relatore
1.7.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il Relatore