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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.7. in Assemblea riferita al C. 3496-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/06/2010  [ apri ]
2.7.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: liquidati agli aventi diritto nei limiti aggiungere le seguenti: delle disponibilità del Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra, da destinare alla riserva nuovi entranti di cui ai commi 3-bis e seguenti, nonché, residualmente e solo a eventuale integrazione, nei limiti del 50 per cento massimo, Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito il Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, da destinare alla «riserva nuovi entranti», già previsto dall'articolo 2, comma 554, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e quindi con propri successivi decreti, provvede ad aggiornare la componente tariffaria A3, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92. La componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate deve essere ridotta in misura tale da garantire un risparmio annuo di 250 milioni di euro e comunque per un importo non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta alle suddette fonti assimilate.
3-quater. La riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al comma 3-ter deve avvenire senza corrispondente riduzione della componente tariffaria A3. Il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla suddetta rimodulazione è quindi riassegnato al Fondo di cui al comma 3-bis, fino alla liquidazione dei crediti di cui al comma 2. Successivamente alla liquidazione dei medesimi crediti, i successivi risparmi previsti dal comma 3-ter, devono comportare una corrispondente riduzione della componente tariffaria A3, e sono finalizzati ad interventi per interventi di risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi europei collegati al «pacchetto energia-clima».
3-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas intensifica le previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate (Cip6) e sugli impianti di cogenerazione. Eventuali recuperi di incentivi indebitamente percepiti sono utilizzati per le finalità di cui al comma 3-quater.