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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.22. in Assemblea riferita al C. 3496-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/06/2010  [ apri ]
2.22.
inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1 lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ident. 2.18.