Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data del 1o gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al medesimo comma 1117, ultimo periodo, le parole: «per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118» sono soppresse.