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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.5. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3472

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2010  [ apri ]
1.5.

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

Art. 1.

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, nonché di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presso intesa in sede di Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un Piano nazionale di interventi straordinari per sostenere ed accelerare il pieno utilizzo delle risorse stanziate per i piani di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome.
2. Il Piano nazionale di interventi straordinari per il sostegno allo sviluppo rurale prevede l'attivazione, anche utilizzando le risorse stanziate nell'ambito della rete rurale nazionale, delle seguenti misure:
a) semplificazione delle procedure amministrative relative ai pagamenti delle misure a superficie e a capo di bestiame da parte dell'organismo pagatore consentendo l'integrale pagamento entro il 31 dicembre 2010 di tutte le annualità fino al 2009 e una anticipazione, pari al 75 per cento del dovuto, dell'annualità 2010;
b) istituzione di un Fondo rotativo per agevolare l'accesso al credito alle imprese che intendono avvalersi delle misure per gli investimenti del piano di sviluppo rurale, il cui finanziamento iniziale è individuato nell'ambito delle risorse dei programmi di sviluppo rurale delle regioni interessate e di quelle stanziate per la rete rurale nazionale.

Art. 2.

1. A fronte della eccezionalità della crisi economica, tenuto conto della Comunicazione della Commissione europea COM (2010) 135, relativi al proprio programma di lavoro per il 2010 e del programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una delegazione per negoziare in sede europea la possibilità di aumentare dal 75 per cento al 90 per cento la quota erogabile dagli organismi pagatori senza completare i controlli prescritti e spostare, negli anni finali del periodo di programmazione 2007-2013, una quota parte, pari a quanto non speso al 31 dicembre 2010, delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate alle regioni.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Misure straordinarie per il sostegno dei programmi di sviluppo rurale.