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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.4. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3472

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2010  [ apri ]
1.4.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, nonché di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, nomina un commissario ad acta, in sostituzione delle autorità di gestione dei piani di sviluppo rurale regionali che alla data del 1o settembre di ogni anno non siano riuscite a raggiungere almeno il 75 per cento del livello di spesa utile ad evitare il disimpegno automatico dei fondi non utilizzati, con l'incarico di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di spesa prefissato.
2. In ogni occasione in cui sia necessaria la nomina del commissario ad acta di cui al comma 1 e allo scopo di facilitare ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi di spesa utili ad evitare il disimpegno automatico, la dotazione finanziaria complessivamente residua attribuita al piano regionale di sviluppo rurale di cui trattasi è diminuita del 5 per cento. Le somme così ottenute sono attribuite ai piani finanziari dei programmi di sviluppo rurale delle altre regioni appartenenti al medesimo obiettivo, competitività o convergenza.