Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) l'articolo 46, comma 2, è sostituito dal seguente:
«Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, non conteggiando il sindaco e il presidente».