Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«2-bis. In ogni gruppo, a pena di inammissibilità delle candidature nel relativo collegio, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».