Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali).
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
c-bis) promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso alle cariche elettive del genere sottorappresentato, anche prevedendo la nullità delle liste che non presentino i requisiti previsti; in particolare, qualora sia prevista la presentazione di liste di candidati o di gruppi di candidati in collegi uninominali, in ciascuno di essi nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.