Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 46, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nelle Giunte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Giunte provinciali, a pena di invalidità della nomina dei componenti, nessun sesso può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo del totale dei componenti. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima»;