Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 46, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. La Giunta è composta da un numero eguale di componenti per ciascun genere. Qualora il numero totale dei componenti sia dispari, viene conteggiato anche il sindaco o il presidente della provincia. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma è motivo di invalidità degli atti di nomina»;