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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.10. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 11/10/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2011  [ apri ]
2.10.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma primo, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nella lettera 3-bis, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, la commissione dichiara la lista inammissibile»;
b) all'articolo 33, comma primo, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario la commissione dichiara la lista inammissibile».