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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.51. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/09/2011  [ apri ]
7.51.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con i comuni, redigono altresì una mappatura delle strade urbane ed extraurbane al cui fianco sono presenti alberature che, pur non rientrando nella definizione di albero monumentale di cui al comma 1, sono comunque meritevoli di tutela. Le regioni provvedono inoltre, al fine di garantire la sicurezza stradale dei tratti viari interessati ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, alla messa in sicurezza degli alberi che, in quanto impiantati anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada, si trovano all'interno della fascia di rispetto di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. I costi degli interventi di messa in sicurezza sono a carico del bilancio dello Stato ai sensi del comma 5.