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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.29.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3350

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2010  [ apri ]
5.29. (nuova formulazione)
approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo l'articolo 87, è inserito il seguente:

«Art. 87-bis.
(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti).

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denunzia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 la denuncia è priva di effetti».
1-ter, Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4».