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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.022.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3350

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2010  [ apri ]
5.022.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante «il Codice delle comunicazioni elettroniche».

1. Al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 87, comma 9, dopo le parole «un provvedimento di diniego» sono inserite le seguenti: «o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36»;
b) All'articolo 87, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile alle infrastrutture e agli impianti radioelettrici ad esse pertinenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge con il provvedimento 6 agosto 2008 n. 133»;
c) Dopo l'articolo 87, è aggiunto il seguente:
«Art. 87-bis. - Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti. 1. - Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile in attuazione degli obiettivi generali di cui all'articolo 4, nel caso in cui un operatore di reti di comunicazione elettronica debba procedere ad installare apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o anche modificarne le caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità secondo le modalità di cui al precedente articolo 87, è sufficiente la denunzia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. La denuncia di inizio attività per le opere previste dal presente comma si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il potenziamento e l'adeguamento tecnologico della reti di comunicazione elettronica, nel caso in cui un operatore di reti di comunicazione elettronica intenda installare impianti radio di trasmissione punto punto o punto multipunto è sufficiente la comunicazione all'Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 onde verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.
3. Al fine di promuovere e facilitare la diffusione della banda larga fissa e mobile, le attività di installazione di apparati di comunicazione elettronica di potenza irradiata complessiva inferiore a 7 watt, sono sottoposte al mero obbligo di comunicazione preventiva all'Ente Locale nonché all'Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, onde consentire la verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità».
d) All'articolo 89, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di promuovere la condivisione e la coubicazione di infrastrutture, nonché di consentire il razionale inserimento degli impianti nel contesto ambientale di riferimento, fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sufficiente la denunzia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n, 13, nei seguenti casi:
a) quando gli apparati e le strutture accessorie e pertinenti siano da installare su infrastrutture preesistenti di altri operatori in base ad un titolo convenzionale;
b) quando due o più operatori di comunicazione elettronica dichiarino nella istanza che le nuove installazioni di apparati per impianti radioelettrici saranno effettuate mediante coubicazione o condivisione delle infrastrutture di supporto antenne e di ricovero apparati. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».