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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.13.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3350

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2010  [ apri ]
4.13.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a impegnare le disponibilità

della gestione separata, oltre a quanto già previsto dalle leggi in vigore, per la costituzione di un «Fondo per l'ecoprestito», di natura rotativa, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo interviene, mediante anticipazioni a tasso zero fino a 30 mila euro per alloggio, per la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di immobili adibiti a prima casa di abitazione in proprietà, in locazione, o in comodato nonché per la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di ciascun alloggio degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e degli Istituti Autonomi Case Popolari che gestiscono immobili in proprietà pubblica, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e degli interventi di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Agli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, e agli Istituti Autonomi Case Popolari che gestiscono immobili di proprietà pubblica, sono conseguentemente estese le detrazioni del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione edilizia e le detrazioni del 55 per cento per la riqualificazione energetica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 30 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili del territorio regionale.
1-ter. Le anticipazioni di cui al comma 1-bis sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni; i relativi interessi, determinati e liquidati in base a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1-bis, sono a carico del Bilancio dello Stato.

ident. 4.12.