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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.024.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3350

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2010  [ apri ]
4.024.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis. (Modifiche al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche). 1. Al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 87, è inserito il seguente:
«Art. 87-bis. (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
b) all'articolo 89, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Al fine di promuovere la condivisione e la coubicazione di infrastrutture, nonché di consentire il razionale inserimento degli impianti nel contesto ambientale di riferimento, fatto salvo quanto disposto dai commi i e 2 del presente articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13, quando gli apparati e le strutture accessorie e pertinenti siano da installare su infrastrutture preesistenti di altri operatori in base ad un titolo convenzionale. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.