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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.32.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3350

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2010  [ apri ]
3.32. (nuova formulazione)
approvato

Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime società dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Al comma 3, dopo il penultimo periodo, aggiungere il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno possono essere corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonché del rendiconto.».

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli amministratori delle società ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione tributi per un periodo di dieci anni.