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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.25.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3350

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2010  [ apri ]
3.25.
inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli enti locali, così come individuati dal comma 1 articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, laddove sia stata proposta davanti al giudice ordinario opposizione ad ordinanze-ingiunzioni, emesse nei loro confronti per violazioni riguardanti assunzioni di lavoratori antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, possono definire le liti pendenti versando alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente il trenta per cento della somma dovuta, ove i relativi giudizi siano ancora in primo grado e non siano state depositate le sentenze. La lite può essere altresì definita nella misura del dieci per cento, quando vi sia stata in primo grado pronuncia del giudice sfavorevole all'Amministrazione dello Stato, e nella misura del cinquanta per cento, quando la predetta pronuncia sia stata sfavorevole all'Ente Locale. Il versamento per la definizione della lite va effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla definizione della lite possono procedere, effettuando il relativo versamento, anche i soggetti obbligati solidali.