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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.13.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3350

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2010  [ apri ]
3.13.
inammissibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni stato e grado, anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto l'abbuono dell'imposta per reati ad opera di terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono dichiarati estinti d'ufficio o su richiesta di una delle parti, con compensazione delle spese e conseguente estinzione della pretesa tributaria da parte degli Uffici.

ident. 3.17.3.23.3.26.