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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3350

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2010  [ apri ]
2.01.
ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. L'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:
1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Servizio di noleggio con conducente). 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del titolare dell'autorizzazione, ovvero presso la rimessa od il pontile d'attracco, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede, la rimessa o il pontile di attracco del vettore sono situati, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 3 e 5.»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza nel mercato, nella determinazione dei criteri di cui al comma 2, le Regioni garantiscono la pianificazione dei servizi pubblici non di linea, anche tenendo conto delle reali esigenze del fabbisogno locale, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente.»;
c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «dalle amministrazioni comunali» sono sostituite da: «dai comuni» ed il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per ottenere e mantenere l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente è obbligatorio disporre, sulla base di valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile d'attracco ubicati nel territorio del comune che rilascia o rinnova l'autorizzazione.»;
d) all'articolo 11, i commi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5.
3. Nei comuni in cui è istituito il servizio taxi, non è consentita, in assenza di una prenotazione di trasporto come disciplinata all'articolo 11-bis, comprovata ed imminente, la sosta su strada dei veicoli adibiti al servizio da noleggio con conducente. Tali veicoli devono stazionare, in attesa di servizio, soltanto all'interno dell'autorimessa per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione, salvo quanto previsto all'articolo 11-bis, comma 5. Ai veicoli destinati al servizio taxi ed al servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali o riservate al trasporto pubblico locale nonché l'accesso alle zone a traffico limitato, salve diverse limitazioni stabilite dal comune per motivate esigenze di traffico, di sicurezza stradale o ambientale.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la sede del titolare dell'autorizzazione, ovvero presso lo rimessa od il pontile d'attracco. L'inizio ed il termine del servizio di noleggio con conducente avvengono presso la rimessa od il pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, salvo quanto previsto all'articolo 11-bis, comma 5. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche in altro luogo.

5. I comuni che hanno istituito il servizio taxi individuano aree regolarmente segnalate, per la sosta dei veicoli destinati a tale uso, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I comuni che non hanno istituito il servizio taxi possono autorizzare i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente a far sostare i veicoli in appositi spazi regolarmente segnalati ed a ciò destinati a norma del predetto articolo 5, comma 3.»;
e) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Foglio di servizio). - 1. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione da parte del titolare della autorizzazione o da parte di un suo delegato, di un foglio di servizio conforme ad appositi modelli, distinti per prestazioni a tempo od a viaggio, adottati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale foglio deve in ogni caso contenere tutti i dati necessari ad una univoca identificazione del servizio, nel rispetto dei principi ed obblighi imposti dalle norme vigenti sul trattamento di dati sensibili in termini di privacy.
2. Il foglio di servizio, deve essere necessariamente compilato prima della partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco.
3. È fatto obbligo di tenere a bordo del veicolo, unitamente all'autorizzazione, copia del foglio di servizio durante l'espletamento del servizio medesimo e fino al rientro in rimessa o al pontile d'attracco. Detta copia deve risultare in ogni sua parte conforme all'originale conservato presso la sede del vettore.
4. L'originale del foglio di servizio deve essere conservato presso la sede del vettore per trenta giorni dalla data di emissione ed esibito in qualsiasi momento a richiesta degli organi di controllo.
5. È possibile derogare agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, nei casi seguenti:
a) quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, o dal pontile d'attracco, posti entrambi nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, più prenotazioni di servizio oltre la prima, a condizione che il prelevamento dell'utente avvenga entro un ambito territoriale da definirsi con il decreto di cui al successivo comma 6;
b) nel caso in cui, al termine dell'ultima commessa, che conclude quelle registrate sul foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa, giunga alla sede del titolare dell'autorizzazione, ovvero presso la rimessa od il pontile d'attracco una sola ulteriore formale richiesta di servizio, che dovrà, inderogabilmente, essere l'ultimo espletato prima del rientro in rimessa purché il prelevamento dell'utente avvenga nel rispetto della condizione di cui alla precedente lettera a).

6. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 5, lettere a) e b) del presente articolo.».

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 85, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:
«4. Chiunque adibisce un veicolo a servizio di noleggio con conducente, senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 86, comma 2. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione.
4-bis. Chiunque, alla guida di un veicolo destinato all'esercizio autorizzato dell'attività di noleggio con conducente, non ottempera alle norme di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 295 a euro 1.180; si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 a euro 308 nell'ipotesi di violazione delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Alle violazioni di cui al precedente periodo consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a tre mesi ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
4-ter. Alla violazione di una delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 11, commi 2 e 3, 11-bis, commi 1, 2 e 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e successive modificazioni, consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi; nell'ipotesi di reiterazione di una della violazioni suddette nel periodo di tre anni, si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
4-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4-ter, nell'ipotesi di violazione di una delle disposizioni di cui agli articoli 3, 11 commi 2, 3 e 4, 11-bis, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e successive modificazioni, consegue altresì, la sospensione dell'autorizzazione per un mese. Nel caso di reiterazione di una delle predette violazioni nel biennio, la durata della sanzione accessoria di cui al periodo precedente è raddoppiata. Qualora, nel periodo di quattro anni decorrenti dalla data in cui è stata commessa la prima, è commessa un'ulteriore violazione di una delle predette disposizioni, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 218 e 219. L'ordinanza del prefetto è comunicata al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.»;
b) all'articolo 86, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Chiunque, alla guida di un veicolo destinato all'esercizio del servizio di cui al comma 1, munito di licenza, non ottempera alle norme di cui alla legge 15 gennaio 1992, n 21 e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da curo 295 a curo 1.180; si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 a cura 308 nell'ipotesi di violazione delle condizioni di cui alla licenza medesima. Nell'ipotesi di violazione dell'articolo 11, comma 2, della citata legge si applicano altresì le disposizioni ili cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 85.».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, sono abrogate a far data dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.