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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.02.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3350

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2010  [ apri ]
5.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Semplificazione delle procedure amministrative).

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, sono aggiunte le seguenti parole: «Alle predette richieste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificato dall'articolo 3, comma 6-ter, della legge 14 maggio 2005, n. 80».
2. Il comma 7 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente: «In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica nonché sonora e televisiva in tecnica digitale, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono ricondotti a conformità con onere a carico del titolare dell'impianto nel termine di giorni 120 dall'accertamento del superamento nel contraddittorio delle parti, previa individuazione dei singoli contributi. Gli interventi strutturali tesi a consentire il rientro nei limiti di legge delle emissioni hanno luogo secondo le procedure indicate dall'articolo 87 del decreto legislativo I agosto 2003, n. 259. Gli enti competenti autorizzano, per ciascun soggetto e per quanto di competenza, le modifiche che pur non immediatamente risolutive, risultino comunque migliorative, fermo restando l'obbligo di conseguire la definitiva riduzione a conformità. Alle predette procedure amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241 così come modificato dall'articolo 3, comma 6-ter, della legge 14 maggio 2005 n. 80».