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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.03.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3350

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2010  [ apri ]
4.03.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di emissioni di Co2).

1. Il comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la «riserva nuovi entranti» di cui alla Decisione di assegnazione delle quote di Co2 per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, esclusivamente per le installazioni non appartenenti al settore termoelettrico in deroga a quanto previsto dalla medesima decisione.
2. Per le installazioni del settore termoelettrico il Comitato di cui al comma i determina entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base della metodologia di cui alla decisione indicata al medesimo comma 1, il numero di quote di Co2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che hanno effettuato l'esercizio commerciale à partire dal 10 gennaio 2009 e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 2 con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati soprannazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per l'anno 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto.
4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di Co2 di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, entro 90 giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al medesimo scopo di evitare aggravi per l'utenza elettrica, i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati. Le eventuali anticipazioni di cui al presente comma sono reintegrate all'Ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4.