stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3350

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2010  [ apri ]
3.01.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Regime fiscale dello smaltimento dei rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale, e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si interpreta nel senso che la tariffa di igiene ambientale e la tariffa integrata ambientale, dovute ai Comuni dai soggetti obbligati al pagamento delle stesse, non costituiscono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto corrispettivi di prestazioni di servizi, ancorché le predette tariffe siano riscosse mediante i soggetti gestori dell'attività di smaltimento dei rifiuti.
2. I documenti emessi dai gestori, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe di cui al comma 1, per l'addebito delle tariffe stesse, assolvono alla duplice funzione di fattura, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il servizio di smaltimento di rifiuti reso dal gestore al Comune, e di atto impositivo emesso dal Comune nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe. L'imposta sul valore aggiunto esposta nei predetti documenti costituisce pertanto, nei rapporti tra Comune e soggetti obbligati al pagamento delle tariffe, una quota delle tariffe stesse.
3. Gli esercenti attività di impresa, arte o professione che abbiano portato in detrazione l'imposta sul valore aggiunto esposta nei documenti di cui al comma 2 non possono computare la quota delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 corrispondente all'imposta stessa in deduzione ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ferma restando la legittimità della detrazione operata nei limiti di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.
5. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali». Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.
6. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi, urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
7. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: «3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»;
all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;
l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72. - (Riscossione). - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71 e 78.