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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5-bis.300. in Assemblea riferita al C. 3350-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/05/2010  [ apri ]
5-bis.300.
inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di assicurare la piena realizzazione ed il completamento degli interventi di diffusione di infrastrutture e di servizi di telecomunicazioni a banda larga nel territorio nazionale, la Cassa depositi e prestiti può concedere ad enti locali, imprese private, società a partecipazione pubblica, concessionari o contraenti generali di lavori pubblici, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati alla realizzazione di progetti di sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nei limiti dei finanziamenti di cui al comma 1-ter.
2-ter. La Cassa depositi e prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato «Fondo per la diffusione delle reti di banda larga». Il Fondo ha una dotazione iniziali di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti e dalle risorse di cui al comma 2-quinquies.
2-quater. Con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
2-quinquies. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 2-ter.