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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.032. in Assemblea riferita al C. 3350-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/05/2010  [ apri ]
4.032.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Detrazione interessi passivi acquisto beni tramite finanziamenti di credito al consumo). - 1. Per rafforzare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto in materia di sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, e per sostenere la domanda interna, gli interessi passivi, nella misura del 36 per cento annuo, maturati per l'acquisto dei beni, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 marzo 2010, e di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, con ricorso a contratti di finanziamento di cui agli articoli dal 121 al 128 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sino al limite massimo di euro 75.000 erogati, come disposto dalla direttiva 2008/48/CE, sono detraibili dal reddito imponibile, analogamente a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per tutti gli anni cui insiste il suddetto contratto di finanziamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i beni acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro il 2011 e 200 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.