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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.027. in Assemblea riferita al C. 3350-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/05/2010  [ apri ]
4.027.(versione corretta)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Incentivi per le auto a basso impatto ambientale) - 1. Al fine di incentivare la diffusione di veicoli a GPL e a metano per autotrazione, è concesso un contributo di 1.500 per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), e lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con GPL o con gas metano.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore de minimis.
4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 228 della medesima legge.
5. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 135 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzazione del 5 per cento del gettito derivante dai diritti incassati per lo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi o dei proventi derivanti dalla vendita delle quantità di idrocarburi messi a disposizione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.