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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.64. in Assemblea riferita al C. 3350-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/05/2010  [ apri ]
2.64.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'intermediario dei contratti assicurativi sulla durata della vita umana ha obbligo di accertare ogni due anni la permanenza in vita del beneficiario al fine di inviare la comunicazione prevista dal comma 1 e al momento della stipula di nuovi contratti assicurativi del ramo vita ha altresì l'obbligo di richiedere all'intestatario del contratto di indicare le generalità e i relativi recapiti delle persone in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del contratto nel caso di morte del beneficiario.»