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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.35. in Assemblea riferita al C. 3350-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/05/2010  [ apri ]
2.35.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione in ambito nazionale dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono adottate, entro il 31 dicembre 2010, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.
3-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco»;
b) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 5-bis. - (Accesso nei territori di altri comuni). - 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei veicoli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione da altri comuni, sulla base di preventiva comunicazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge»;
c) al comma 3 dell'articolo 11 sono soppressi il secondo e il terzo periodo;
d) al comma 4 dell'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «presso le rispettive rimesse»;
2) è soppresso il secondo periodo.