Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I comuni individuano altresì opportune iniziative normative volte a prevedere l'obbligo per i titolari di esercizi aperti al pubblico, con particolare riferimento agli esercizi di maggiori dimensioni e ai locali di ritrovo, di collocare, a proprie spese, cura e manutenzione, all'ingresso dei medesimi esercizi di propria pertinenza idonei raccoglitori di cui al presente comma.