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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 26/09/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2012  [ apri ]
2.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi e delle gomme da masticare).

  1. In base al principio di responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i produttori di prodotti da fumo e gomme da masticare sono responsabili della raccolta differenziata dei mozziconi e delle gomme da masticare di cui alla presente legge e del loro corretto smaltimento.
  2. Gli utilizzatori di prodotti da fumo e gomme da masticare sono tenuti a gettare tali prodotti, una volta consumati, presso i punti di raccolta presenti sul territorio, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 5. A tale fine i comuni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale idonei punti di raccolta per i mozziconi dei prodotti da fumo e le gomme da masticare da avviare a forme di trattamento rispettose dell'ambiente e della salute.
  3. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo finalizzato a ristorare i comuni dei costi relativi all'installazione dei raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare e al loro corretto avvio a smaltimento.
  4. La dotazione del fondo di cui al comma precedente e le sue modalità di funzionamento sono a carico dei produttori di prodotti da fumo e gomme da masticare e sono stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 81, anche in base alle indicazioni fornite dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.