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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.100. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 31/03/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2011  [ apri ]
1.100.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Servizi di vigilanza privata).

1. I servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, possono essere svolti, con l'impiego di guardie particolari giurate armate, a protezione delle merci e dei valori su navi mercantili e su navi da pesca battenti bandiera italiana negli spazi marittimi a rischio di pirateria, nei casi in cui non sono previsti i servizi di scorta armata di cui all'articolo 1.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui porto è autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione di cui al comma 1.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto- legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle aree in cui si svolgono i servizi e alle navi di cui al comma 1.

Il Relatore