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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.2. in II Commissione in sede legislativa riferita al nuovo testo C. 3291-bis adottato nella seduta del 13/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/07/2010  [ apri ]
4.2.
approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata compresa tra i sei ed i dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.
2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di questo ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attività di formazione.»
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica.

Il Governo