Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione, di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212».