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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.02. in II Commissione in sede legislativa riferita al nuovo testo C. 3291-bis adottato nella seduta del 13/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/07/2010  [ apri ]
4.02.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

All'articolo 4 comma 1, lettera a), dopo le parole "comma 212" aggiungere le seguenti: nonché i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 1-bis, all'1-quinquies del presente articolo.

E dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.
1-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1-bis. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1-bis sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
1-quater. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinati alla realizzazione di nuovi istituti penitenziari, nonché alla ristrutturazione degli istituti penitenziari già esistenti.
1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministro della Giustizia, sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 1-bis a 1-quater da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica».